“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” – Art.32 della Costituzione Italiana
Questo principio è, in Italia, la base su cui dovrebbe poggiare la relazione di cura, in qualunque ambito essa avvenga, compresa l’ostetricia. Ciò significa che anche la gravidanza, il parto e le cure rivolte al neonato devono essere oggetto di confronto tra operatori e utenti. Inoltre, a rafforzare questo elemento di tutela della libertà di scelta è sopraggiunta nel 2001 la ratifica della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 1997 . Tale documento stabilisce come regola generale che:
“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.” (art. 5) In questo ambito vengono stabiliti inoltre sia la necessità del consenso di un “rappresentante” della persona nel caso in cui questa sia minorenne o sia impedita ad esprimersi, sia il principio che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.”
Una Direttiva Europea del dicembre 2009 rende ad esempio il consenso informato obbligatorio per tutti i tipi di vaccinazione, per tutti i cittadini. E’ evidente che le norme escludono qualsiasi “obbligo” a curarsi, essendo la persona titolare della propria salute, affermando invece il diritto a non essere curati. Sull’Enciclopedia Treccani, per consenso informato in medicina si intende “l’adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire, realizzata attraverso una informazione esaustiva e preventiva sulle sue condizioni di salute e soprattutto sui rischi connessi alla terapia stessa”.
La mancanza di un regolare consenso informato, che deve essere espresso in forma scritta, costituisce illecito penale anche se l’intervento si conclude positivamente! Ma l’aspetto più importante della questione è dato dal fatto che l’informazione deve essere fornita in maniera comprensibile e completa, accertandosi che la persona l’abbia davvero compresa.
Quando si ha a che fare con eventi della vita come la gravidanza e il parto, non viene meno l’obbligo per i sanitari di ottenere il consenso da parte della donna, in qualunque fase dell’assistenza: questo significa che ogni donna ha diritto di ricevere un’informazione esauriente su tutto ciò che medico od ostetrica si accingono a fare, potendo allo stesso tempo rifiutare qualunque intervento. Entrambe le figure sanitarie devono attenersi anche alle indicazioni contenute nei rispettivi Codici Deontologici, che hanno valore di legge.
Qualche esempio, che riguarda l’ostetrica:
– “Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o si attiene alle conoscenze scientifiche e agisce nel rispetto dei principi fondamentali della qualità dell’assistenza e delle disposizioni normative che regolano le funzioni di sua competenza, al fine di assicurare l’appropriatezza, l’equità e la sicurezza delle cure“. Questo principio richiama all’obbligo di assistere mamma e bambino secondo consolidate evidenze scientifiche e criteri di sicurezza rigorosi, evitando senz’altro ogni situazione che possa creare potenziali rischi per la loro salute, anche se la donna insistesse per percorrere quella strada! Esso rappresenta la base filosofica e pratica su cui creare il patto assistenziale all’interno del quale la donna ripone fiducia nell’ostetrica, e quest’ultima si impegna a fornire un’assistenza qualitativamente elevata.
– “L’ostetrica/o si impegna a promuovere la salute globale e riproduttiva della persona fornendo un’informazione corretta, appropriata e personalizzata rispetto agli stili di vita”. Più l’ostetrica è preparata, maggiore sarà la sua competenza nel fornire informazioni esaurienti, valutando con la donna tutte le alternative possibili per andare incontro ai suoi specifici bisogni, raggiungendo comunque l’obiettivo finale di promozione e mantenimento della salute.
– “L’ostetrica/o, al di fuori dei casi di emergenza-urgenza, prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale, garantisce l’adeguata informazione al fine di ottenere il consenso informato, sulla base di una vera e propria alleanza terapeutica con la persona”. E’ sicuramente un segnale forte di rispetto la spiegazione di quanto si propone di fare o si sta per fare, avendo l’umiltà di retrocedere di fronte ad un rifiuto, a meno che la situzione di emergenza richieda di intervenire esclusivamente in quel determinato modo.
Dunque, ciò che rende le persone davvero consapevoli, partecipi e capaci di scegliere (non solo in ambito sanitario!) è l’informazione: più ci si affida agli altri, senza ponderare le decisioni, più si corre il rischio di subire situazioni di disagio che magari si sarebbe potuto evitare semplicemente avendo a disposizione maggiori elementi di conoscenza, discutendone con serena fermezza e portando le proprie ragioni…
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